Novità IMU per le case all’estero

Tra le sue numerose novità, il decreto sulle semplificazioni fiscali ha apportato anche innovazioni sulla normativa della imposta sugli immobili situati all’estero e, in particolare, quelli su territorio di Paesi UEE e SEE. Stando a quanto affermato dall’art. 19, comma 13, del d.l. 201/2011, l’imposta unica è applicata anche al valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche che risiedano nel territorio dello Stato.

L’imposta sarà dovuta in maniera proporzionale alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, con una misura pari a 0,76 punti percentuali (cioè, la stessa prevista per l’IMU sulle seconde case in Italia) sul valore degli immobili costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e – solo in mancanza di tali documenti – in base al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
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